Cassa Previdenza

CASSA PREVIDENZA AGENTI
Torre Allianz – Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Tel. 02 7216 4832

Versamenti

L’Agente può versare fino all’1% dell’ammontare delle provvigioni lorde annue liquidate. Detta somma si sommerà all’importo che la Compagnia verserà ogni anno, sulla forma di investimento a suo tempo prescelta dall’Agente che può essere:

  • a) gestione patrimoniale (presso la Banca Popolare di Bergamo per il Gruppo RAS)
  • b) fondi comuni (Gestiras per il Gruppo RAS)
  • c) polizza collettiva vita rivalutabile
  • d) titoli azionari quotati in Borsa e libretti di risparmio nominativi

La gestione è affidata ad un consiglio paritetico Compagnia/Agenti.

La liquidazione verrà effettuata al termine e sarà assoggettata al seguente trattamento fiscale:

  • – gli importi versati negli anni da Compagnia e Agenti saranno assoggettati a ritenuta d’acconto del 20% e successivamente tassati secondo la media della dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di attività (tassazione separata);
  • – gli interessi accumulati per effetto degli investimenti degli importi di cui sopra non saranno invece tassati in quanto già tassati in precedenza.

L’Agente può decidere di modificare il tipo di investimento da lui effettuato, dando comunicazione scritta alla sua cassa di Previdenza, ma non può modificare tale scelta più di due volte nello stesso anno.

N.B.: l’Agente non è obbligato a versare l’intero 1% delle sue provvigioni; il suo obbligo è quello di versare l1% delle sue provvigioni, fino al massimo di L. 2.000.000 se ha aderito all’Accordo 1994, e di 70.000 se è ancora in Accordo 1981.

Per quanto riguarda l’importo che la Compagnia versa, dopo l’accordo 1994, vedere le note dell’allegato n.° 1.

PER I COLLEGHI AGENTI CHE RIENTRANO IN UNO DEI REGIMI DI ESCLUSIVA PREVISTA DALL’ART. 6 DELL’ACCORDO IMPRESE AGENTI DEL 28 LUGLIO 1994 E PER GLI AGENTI DI CITTA

Il punto 3 del secondo protocollo di intesa allegato all’Accordo Nazionale Imprese-Agenti 1994 sostituisce l’art. 7 della Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti del 24.6.1953 variando le aliquote per il calcolo del contributo annuo a carico dell’Impresa già a partire dal versamento del 1995 riferito all’esercizio 1994.
1.800.000 anno 1994 1.900.000 anno 1995 2.000.000 dal 1996.

Il punto 5 invece, sostituendo l’art. 11 del regolamento, modifica la destinazione dei contributi stessi, infatti stabilisce che 2/3 di tale contributo siano destinati ad un’assicurazione sulla vita, il restante terzo e le altre attività possono essere destinate, a scelta dell’Agente, ad un’ assicurazione sulla vita, ad un contratto di capitalizzazione, all’incremento del conto individuale e all’impiego delle somme del conto stesso in fondi comuni di investimento italiani.
Il Comitato Amministratore della nostra Cassa ha pertanto provveduto a stipulare una polizza vita collettiva con la RAS presentandone le caratteristiche principali con la lettera inviata a tutti gli Agenti in data 2 febbraio 1995. Sostanzialmente le possibilità offerte sono:

  1. Versamento dei soli 2/3 del contributo dell’Impresa (in questo caso non è necessario fare alcuna comunicazione; l’Impresa deve provvedere in merito, naturalmente le altre attività continueranno ad essere destinate come prima).
  2. Versamento oltre a quanto previsto al punto 1) anche del restante 1/3 nella polizza vita collettiva (dopo averne valutate le opportunità ogni Agente potrà esprimere la propria volontà crociando il secondo riquadro dell’autorizzazione allegato alla circolare).
  3. Versamento oltre a quanto a 1) e 2) anche di tutto quanto l’Agente versa come contributo individuale nel limite dell’1% delle provvigioni percepite. In questo caso sarebbe necessario crociare il terzo riquadro del questionario.

Questa terza opportunità richiederebbe una attenta valutazione da parte dell’Agente sia in merito alle possibili differenze di rendimento tra la gestione patrimoniale preso la Banca Popolare di Bergamo e l’eventuale gestione in polizza vita, sia in considerazione del trattamento fiscale di tale contributo che ancora lascia dubbi sulla sua natura (obbligatorio o facoltativo?) visto che anche la riformulazione dell’art. 8 del regolamento presentata dal punto 4 del secondo protocollo di intesa lascia la facoltà di limitare il contributo annuo dell’Agente ad un importo pari a quello del contributo corrisposto nei suoi confronti dall’Impresa.
Quindi nulla vieta, così come ipotizzato da alcuni Colleghi, che si rinvii la decisione a quando tutte le valutazioni saranno più agevoli lasciando che l’Impresa versi i suoi 2/3 nella polizza vita e per il resto si attenda l’anno prossimo.

PER TUTTI I COLLEGHI CHE NON HANNO RICHIESTO IL LORO INSERIMENTO NEI REGIMI DI ESCLUSIVA DEL NUOVO ACCORDO E PER I QUALI RIMANE FERMA LA SITUAZIONE IN ATTO E IL RAPPORTO REGOLATO DALL’A.N.A. 1981.

Ai fini contributivi della Cassa di Previdenza sono stati elevati i limiti massimi del contributo annuo all’Impresa a L. 750.000 per ogni Agente o Coagente e con il massimo complessivo di L. 2.000.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli Agenti titolari della stesa (quarto protocollo di intesa allegato all’accordo 94).
Tutto il resto rimane fermo ed invariato quindi si applicherà la convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti 1953, pertanto i colleghi in Accordo 1981 non dovranno fare alcunché di quanto previsto dalla circolare Cassa di Previdenza del 2 febbraio 1995.

Mapa

La MAPA, già Opera di Solidarietà, fu costituita nella sua attuale forma il 19 dicembre 1991 presso lo Studio notarile Chiodi Daelli.

Al momento attuale, sono soci della Mutua 438 Agenti del Gruppo RAS dei quali 152 in attività e 286 in quiescenza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MAPA

MEZZOTTONI MARCOAg. Milano MoscovaPresidente
VENZA Antonio VittorioAg. Trapani CiaccioVice Presidente
DEL PRÀ ClaudioEx AgenteConsigliere
CONFORTI RobertoAg. Reggio 98Consigliere
GARAVAGLIA EnricoEx AgenteConsigliere

COLLEGIO SINDACALE MAPA

REALE SalvatoreEx AgenteEffettivo
CONTENTI AlessandroEx AgenteEffettivo
SCARLATA ValerioEx AgenteEffettivo