STATUTO
Capo V – Assemblee regionali
Articolo 24 – Territorio
- Il territorio è convenzionalmente suddiviso nelle seguenti Regioni:
1) Piemonte e Valle d’Aosta;
2) Liguria;
3) Lombardia 1;
4) Lombardia 2;
5) Trentino Alto Adige;
6) Veneto;
7) Friuli Venezia Giulia;
8) Emilia-Romagna;
9) Toscana e Umbria;
10) Lazio;
11) Marche e R.S.M.;
12) Abruzzo e Molise;
13) Campania;
14) Puglia e Basilicata;
15) Calabria;
16) Sicilia;
17) Sardegna
Articolo 25 – Assemblee regionali
- Le Assemblee regionali riuniscono tutti gli Iscritti all’Associazione le cui agenzie hanno sede in una medesima Regione, come definite nel precedente articolo 24.
- Le Assemblee regionali:
- a)eleggono il Rappresentante regionale e un Vice rappresentante regionale;
- b)deliberano su ogni aspetto o problematica di carattere regionale;
- c)promuovono la partecipazione degli Iscritti alla vita dell’Associazione.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
Articolo 38 – Consulta regionale e Assemblee regionali
- Per tutta la durata della fase transitoria annuale la Consulta regionale è composta da un Rappresentante regionale per ciascuna delle Regioni di cui al precedente articolo 24 e da sei componenti nominati dai tre preesistenti Gruppi Agenti, in ragione di due componenti per ogni preesistente Gruppo Agenti.
- Ognuno dei tre preesistenti Gruppi Agenti nomina un Rappresentante regionale per ciascuna delle Regioni di cui al precedente articolo 24. Entro venti giorni dalla nomina i tre Rappresentanti regionali di ciascuna Regione indicano, all’unanimità, quello di loro che farà parte della Consulta regionale.
- Durante la fase transitoria annuale, per la convocazione e la presidenza delle Assemblee regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo 36.