STATUTO

Capo V – Assemblee regionali

Articolo 24 – Territorio

  1. Il territorio è convenzionalmente suddiviso nelle seguenti Regioni:

1)         Piemonte e Valle d’Aosta;

2)         Liguria;

3)         Lombardia 1;

4)         Lombardia 2;

5)         Trentino Alto Adige;

6)         Veneto;

7)         Friuli Venezia Giulia;

8)         Emilia-Romagna;

9)         Toscana e Umbria;

10)      Lazio;

11)      Marche e R.S.M.;

12)      Abruzzo e Molise;

13)      Campania;

14)      Puglia e Basilicata;

15)      Calabria;

16)      Sicilia;

17)      Sardegna

Articolo 25 – Assemblee regionali  

  1. Le Assemblee regionali riuniscono tutti gli Iscritti all’Associazione le cui agenzie hanno     sede in una medesima Regione, come definite nel precedente articolo 24.
  2. Le Assemblee regionali:
  3. a)eleggono il Rappresentante regionale e un Vice rappresentante regionale;
  4. b)deliberano su ogni aspetto o problematica di carattere regionale;
  5. c)promuovono la partecipazione degli Iscritti alla vita dell’Associazione.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Articolo 38 – Consulta regionale e Assemblee regionali

  1. Per tutta la durata della fase transitoria annuale la Consulta regionale è composta da un Rappresentante regionale per ciascuna delle Regioni di cui al precedente articolo 24 e da sei componenti nominati dai tre preesistenti Gruppi Agenti, in ragione di due componenti per ogni preesistente Gruppo Agenti.
  2. Ognuno dei tre preesistenti Gruppi Agenti nomina un Rappresentante regionale per ciascuna delle Regioni di cui al precedente articolo 24. Entro venti giorni dalla nomina i tre Rappresentanti regionali di ciascuna Regione indicano, all’unanimità, quello di loro che farà parte della Consulta regionale.
  3. Durante la fase transitoria annuale, per la convocazione e la presidenza delle Assemblee regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo 36.