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Regolamento DORA: criteri per la selezione di fornitori terzi di servizi ICT
Oggi introduciamo un tema di grande attualità: la responsabilità delle imprese di assicurazione e delle altre finanziarie nella fase precedente rispetto alla conclusione contrattuale, ovvero nella selezione di fornitori terzi di servizi ICT. Per farlo, vi parliamo di DORA un regolamento dell’ UE relativo al settore dei servizi finanziari.
Il DORA fa riferimento esplicito ai servizi finanziari nell’UE, con puntuale attenzione al mantenimento della resilienza nella cybersicurezza. È entrato in vigore il 16 gennaio 2023 e sarà effettivo a partire dal 17 gennaio 2025.
Il “compito” di DORA è quello di consolidare ed aggiornare la gestione dei rischi nel settore ICT e la gestione dei rischi informatici nei servizi finanziari.
Per raggiungere questo obbiettivo DORA stabilisce requisiti uniformi relativamente alla sicurezza di reti e sistemi informativi a supporto dei processi aziendali delle entità finanziarie.
Chi risponde per i danni causati da animali? Non solo il proprietario
L’Art. 2052 del Codice Civile, dice chiaramente che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia quando è sotto la sua custodia, sia che si tratti di un animale smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Tuttavia, l’ordinanza n. 17307 del 2024 della Cassazione, interpretando in maniera estensiva l’Art. 2043 (che si applica in maniera generale per i danni ingiusti), introduce la possibilità di chiamare a rispondere del danno anche un soggetto terzo che, pur non essendo proprietario o utilizzatore dell’animale, abbia concorso a causare il danno in modo doloso o colposo. Questo rispecchia l’orientamento giurisprudenziale che mira a garantire una protezione più ampia per il danneggiato, ampliando i potenziali responsabili per facilitare il risarcimento del danno.
Assenza di consenso esplicito al trattamento dei dati, che fare?
La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 4 ottobre 2024 nella causa C-21/23 ha chiarito una questione rilevante riguardo alla tutela della privacy in rapporto alla concorrenza sleale. Secondo questa sentenza, la violazione della privacy può configurarsi come un atto di concorrenza sleale quando viene utilizzata per ottenere un vantaggio competitivo scorretto. Questa pronuncia rappresenta un passo importante nel diritto europeo, poiché stabilisce un nesso tra protezione dei dati personali e lealtà nel mercato.